D.M. 37/2008
|
Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti |
Il 27/03/2008 è entrato in vigore il D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008), riguardante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti. Gli impianti secondo l'art. 1 del D.M. 37/2008 sono quelli posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze: |
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in precedenza erano inseriti nella lett.b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; In data 28/12/2010 a seguito di un riesame della normativa e delle circolari del Ministero delle Attività Produttive relative all'attività di impiantistica di cui al D.M. 37/08, il Conservatore ha affrontato il problema dell'ammissibilità di qualifiche parziali, giungendo alla conclusione che possono essere riconosciute abilitazioni limitate esclusivamente alle attività indicate dalle varie lettere dell'art.1 del D.M. 37/08, purché la limitazione sia di fatto nell'ambito della declaratoria di ogni singola lettera; inoltre l'estensione eventuale, delle abilitazioni ad altre lettere, non è necessaria quando sia riferita a lavori strettamente attinenti all'esecuzione dell'impianto per il quale il soggetto è abilitato. Il rilascio di abilitazione limitata, rimane comunque un'eccezione alla regola generale, e deve essere motivata o dalla effettiva attività svolta dall'impresa richiedente o dal contenuto dei titoli di studio e/o dall'attività lavorativa svolta dal richiedente. • estensione dell'obbligo del possesso dei requisiti tecnico-professionali a tutte le imprese che svolgono attività di installazione di impianti, per qualsiasi destinazione d'uso sia civile che industriale; Dichiarazione di conformità |
|
|
|